RESPONSABILITA’ PENALE DERIVANTE DALLO SVERSAMENTO DI PLASTICA IN MARE: NUOVI ORIZZONTI ALLA LUCE DEGLI ULTIMI EVENTI CHE HANNO RIGUARDATO LE ACQUE DEL MARE NOSTRUM E NON SOLO.

Saranno certamente noti ai lettori gli spiacevoli episodi di sversamento in mare di milioni di filtri di plastica, partiti dalle coste cilentane per giungere, trasportati dalle correnti, nelle acque di gran parte del Mar Mediterraneo, sino alle coste di Francia, Spagna, Malta e Tunisia.

L’evento si è verificato nel febbraio 2018 (ma come spesso accade il processo penale è iniziato solo negli scorsi mesi) probabilmente a causa del cedimento strutturale di un depuratore che ha comportato lo spargimento in mare dei c.d. carrier, ossia i dischetti utilizzati come supporto per la purificazione delle acque, così determinando un grave fenomeno di inquinamento marino.

Ma cosa rischiano realmente gli imputati? Quali sono state sino ad oggi le evoluzioni sul tema nel diritto penale? E quali gli orientamenti giurisprudenziali?

Proviamo a far chiarezza, partendo dalla definizione ufficiale di inquinamento marino elaborata dall’ONU e successivamente inserita all’art. 5 del Testo Unico sull’Ambiente (D.lgs. 152/06): “introduzione diretta o indiretta da parte dell’uomo nell’ambiente marino di sostanze o di energie capaci di produrre effetti negativi sulle risorse biologiche, sulla salute umana, sulle attività marittime e sulla qualità delle acque”.

Poche righe che racchiudono un insieme di possibili irreparabili conseguenze che si riverberano inevitabilmente sull’intera popolazione umana e marina, proprio come avvenuto nel caso citato, nel quale i carrier sono stati, purtroppo, ingeriti da molti esemplari di tartarughe marine, che nutrendosi notoriamente di plancton, scambiano la plastica per cibo.

Ma torniamo ai quesiti di partenza.

Il primo concreto intervento del legislatore in materia di eco-reati è avvenuto con Legge 68/2015, che ha introdotto all’interno del Codice penale le fattispecie delittuose del disastro ambientale e dell’inquinamento ambientale (artt. 452 quater c.p. e 452 bis c.p.), previste e punite all’interno del Titolo VI bis del Codice Penale – “Dei delitti contro l’Ambiente”.

In particolare, con l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 452 bis c.p. è punita la condotta di chiunque ponga in essere azioni o anche omissioni altamente lesive per l’ambiente, pur senza determinare un evento catastrofico al pari del reato di disastro ambientale, che invece punisce qualsivoglia condotta antigiuridica volta all’alterazione dello stato dei luoghi e pertanto dell’equilibrio dell’ecosistema, considerando l’ambiente il bene principalmente protetto nella sua accezione totalizzante.

Con entrambi i reati, in buona sostanza, il legislatore ha inteso dare risoluzione alle conseguenze derivanti dal precedente vuoto normativo e sanzionatorio sul tema, inizialmente sopperite mediante la punibilità a titolo di disastro “innominato” di cui all’art. 434 c.p., che, tuttavia, interveniva esclusivamente al verificarsi di un fenomeno che mettesse a repentaglio la pubblica incolumità.

La prima pronuncia della Corte di Cassazione con cui si è data concreta attuazione a tale intervento normativo è la sentenza n. 46170/2016, con la quale si è data la prima interpretazione di legittimità in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p., individuandosi, dunque, la chiave per la concreta applicazione della norma di riferimento, a cui sono seguite altrettante pronunce giurisprudenziali in materia di inquinamento ambientale e marittimo, nel solco di quanto già affermato nella primigenia statuizione della Suprema Corte.

Ben più complessa, invece, si è dimostrata l’applicazione pratica della più grave ipotesi delittuosa del disastro ambientale, di cui all’art. 452 quater c.p., che solo di recente è stata ampiamente scandagliata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29901 del 2018, ove vengono tratteggiati gli elementi caratterizzanti il reato e le difficoltà interpretative ed applicative dell’ipotesi delittuosa.

Si ribadisce che il bene giuridico protetto è “l’integrità dell’ambiente”, potendosi, dunque, configurare il reato anche in ipotesi in cui non si siano verificati danni alle persone.

Il primo requisito individuato dalla Corte al fine del configurarsi del reato è l’“abusività” della condotta, definendosi abusiva la condotta non solo tenuta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni illegittime e/o scadute ma anche quelle poste in essere in violazione di leggi statali o regionali, piuttosto che prescrizioni amministrative.

Ciò che maggiormente desta perplessità, per il vero, riguarda la cd. “clausola di salvaguardia” individuata all’apertura del disposto normativo, che, secondo prevalente dottrina, avrebbe quale inevitabile corollario una ridimensionata applicabilità dell’art. 452 quater c.p. alle sole ipotesi in cui non sia possibile contestare il reato di disastro “innominato” di cui all’art. 434 c.p., così vanificando gli sforzi del legislatore volti all’introduzione dell’art. 452 quater c.p., laddove, vale la pena di rimarcare, il discrimen tra le due norme in questione attiene al fatto che la norma di cui all’art. 434 c.p. è posta a difesa della pubblica incolumità non come una possibile conseguenza di condotte che mettono in serio pericolo l’integrità dell’ambiente, come nell’ipotesi di cui all’art. 452 quater c.p., bensì quale finalità ultima del reato.

Sempre nella medesima pronuncia la Suprema Corte trova occasione per chiarire il concetto di ambiente, riferendosi all’accezione più ampia possibile del termine, da intendersi non soltanto il semplice aspetto naturale, bensì quale risultato delle trasformazioni e dei cambiamenti posti in essere dall’essere umano.

In altri termini, deve guardarsi al concetto di ambiente così come prefigurato dalla Corte Costituzionale, la quale lo definisce “sistema considerato nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto” (Corte Cost. sent. 378 del 14 novembre 2007).

Per quanto attiene, nello specifico, all’ “inquinamento da plastica in mare”, va, purtroppo, sottolineato che ben poche evoluzioni si sono avute dal punto di vista repressivo e dunque sanzionatorio, tenuto conto che la gestione del problema non è a carattere unitario e, dunque, nazionale, bensì è regolamentata a livello locale mediante ordinanze che tendono per lo più a sanzionare il fenomeno da un punto di vista amministrativo.

Iniziative senz’altro lodevoli, che, tuttavia, impongono dovute riflessioni sulla circostanza che, pur apprezzandosi certamente lo “sforzo” del legislatore nazionale volto a colmare le lacune normative sul tema, che è stato essenzialmente catalizzato dalla necessità di dare attuazione alla direttiva 2008/09 che, all’art. 5, ha imposto agli Stati membri di punire i reati ambientali “con sanzioni penali efficaci, proporzionali e dissuasive”, a parere di chi scrive siamo ancora ben lontani da una piena applicazione delle norme di cui agli articoli sopra menzionati, tenuto conto che la tutela che viene riservata all’ambiente, ad oggi, è di natura preminentemente general e/o special preventiva.

Sicché è certamente meglio “prevenire piuttosto che curare”, considerando che in molti casi il danno non sempre è immediatamente tangibile e soprattutto “curabile”!

Auspichiamo, dunque, che le sorti di quello che è stato individuato quale primo processo in Italia per disastro ambientale determinato dallo sversamento di plastica in mare siano tali da rendere concretamente giustizia e al contempo determinare uno straordinario precedente giurisprudenziale sul tema.

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